Assicurazione scolastica

 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA

 
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL

 

Il testo unico approvato con il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce i requisiti in presenza dei quali opera l’assicurazione obbligatoria e gratuita presso INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La copertura INAIL degli alunni  è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Per il personale scolastico i requisiti sono:

1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);

2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa. Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell’infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche

 

L'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

 

Al fine di garantire una maggiore tutela rispetto a quanto previsto dall'assicurazione obbligatoria INAIL, le scuole stipulano assicurazioni integrative per alunni e per il personale.

Per il quinquennio 2024-2029 il nostro Istituto ha stipulato con l'Agenzia di Assicurazione “Pluriass Scuola Srl”, che rappresenta la Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa, il contratto per l'assicurazione Infortuni/RCT riguardante Alunni e Personale Scolastico.

La polizza prevede per gli alunni e per il personale:

- la copertura degli infortuni personali occorsi durante le attività didattiche;

- La copertura degli infortuni personali occorsi nel tragitto casa-scuola;

- la copertura di danni causati a terzi (la cosidetta RCT, ossia "Responsabilità Civile verso Terzi").

La polizza è consultabile al link sottostante:

Polizza Assicurativa IC Randi quinquennio 2024-2029

 
 
INDICAZIONI PARTICOLARI PER L'A.S. 2024-2025

 

L’estensione transitoria dell’assicurazione INAIL

L’articolo 18 del cosiddetto “Decreto Lavoro” (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) prevede, in via transitoria per l’anno scolastico e accademico 2024/25, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione.

In base al Decreto, gli studenti, i docenti e il personale in servizio saranno coperti dalla assicurazione INAIL in tutti gli ambienti dell’istituto scolastico e nello svolgimento di tutte le attività (e non più, come avveniva fino allo scorso anno, solo in palestra o durante le attività di laboratorio).

Perché l’assicurazione integrativa?

Il “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche garantite dall’INAIL, in vigore dal 1965, ma ne ha solo esteso l’ambito di applicazione (già in attive in palestra e nei laboratori) a tutte le attività scolastiche. Tale estensione ha, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché:

1) l’unica prestazione erogabile dall’INAIL è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e alla retribuzione del lavoratore: ovviamente, lo studente risulta escluso da tale casistica; inoltre, la pensione di invalidità è erogabile solo in rarissimi casi molto gravi;

2) l’assicurazione INAIL non copre la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per eventuali danni prodotti dagli alunni, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido per culpa in educando;

3) l’assicurazione INAIL non copre gli infortuni in itinere per gli allievi, ma solo per il personale scolastico: come specificato alla lettera f) del comma 2 dell’art 18 del “Decreto Lavoro”, per infortunio in itinere si intende quello occorso “al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, mentre sono esclusi gli alunni.

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art 31 del Regolamento di Istituto, il pagamento dell’assicurazione è condizione necessaria per la partecipazione degli alunno alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Si pubblicano le precisazioni dell'Agenzia Assicurativa Pluriass Scuola per l'a.s. 2024-2025:

Precisazioni per l'anno scolastico 2024-2025

 

 


Documenti allegati:
Documento allegato ...polizzaassicurativaicrandiquinquennio202.pdf
Documento allegato ...27_informativa_polizzaassicurativaintegr.pdf

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