Sintesi delle disposizioni
Per quanto riguarda, nello specifico, le attività che prevedono un compenso o un rimborso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per tutti i dipendenti pubblici sono ESCLUSI DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".
- gli incarichi che presentano una situazione di conflitto d’interesse;
- gli incarichi che interferiscono con l´attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all´impegno richiesto.
Resta dunque obbligatorio per il dipendente, comunicare la proposta di conferimento dell’incarico, per mettere l’Amministrazione di appartenenza nelle condizioni di valutare, o meno, se esistono cause preclusive allo svolgimento dell’incarico.
Situazioni particolari: aspettative, comandi, fuori ruolo, distacchi
Si precisa che per quanto riguarda le situazioni di cui alle lettere e) ed f), le posizioni di aspettativa per altro lavoro, comando, fuori ruolo, distacco sindacale e aspettativa sindacale prevedono già una richiesta e un’autorizzazione preventiva, perciò vi è alcuna necessità di comunicazione dell’incarico conferito.
Ai sensi dell’Art 1 comma 16 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024:
“16. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del D.Lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.
Occorre, tuttavia, segnalare che la materia delle incompatibilità, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, è riservata alla disciplina legislativa, perciò non può essere derogata dalle parti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro (e il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 rende nulli tutti gli atti emanati in violazione della disposizione di legge).
Pertanto, in caso di collaborazioni plurime per attività di FORMAZIONE o DOCENZA presso altre scuole, si ritiene che il combinato disposto della norma di legge (comma 6 lettera f-bis dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001) e di quella contrattuale (artt. 35 e 57 del CCNL 2007) porti a ritenere che:
- il personale interessato o la scuola proponente debba comunicare la proposta di incarico al DS della scuola di titolarità;
- la scuola di titolarità debba formulare al dipendente e/o alla scuola proponente una presa d’atto, che costituisce per la scuola proponente sostanziale autorizzazione alla collaborazione multipla ai sensi del CCNL.
Normativa di riferimento
“6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".
NB: Per completezza di informazioni si riportano le modifiche che hanno portato alla formulazione attuale del testo:
- L'art. 7-novies, comma 1 del decerto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto l'introduzione della lettera f-bis) all'art. 53, comma 6: “f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione".
- L’art. 2, comma 13 quinquies, del d. L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto le seguenti modifiche: “13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma»;
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' di docenza e di ricerca scientifica»."
- L'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 ha disposto l'introduzione della lettera f-ter) all'art. 53, comma 6: "f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".
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