Il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi ha introdotto modifiche ai precedenti DD.LLggss 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport introdotta dalla Legge delega n. 86/2019.
Ai fini della disciplina delle incompatibilità, si segnala quanto previsto dall’art. 25, comma 6 del D.Lgs 26/2021, come modificato dal comma 17 dell’art 1 del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120:
a) Il volontariato sportivo:
Le Associazioni e gli Enti Sportivi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo.
Possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, anche a seguito di autocertificazione, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso.
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fra le quali le scuole, possono prestare attività come volontari per le Associazioni e gli Enti Sportivi fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione alla Pubblica Amministrazione di competenza.
b) Il lavoro sportivo:
Qualora l’attività rientri nell’ambito del “lavoro sportivo” possono verificarsi due casi:
- se prevede un compenso fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, è sufficiente la comunicazione preventiva (ai sensi dell'art. 53 comma 6, lettera f-ter del D.Lgs. 165/2001: cfr. la sezione del sito "3. Attività che non necessitano di autorizzazione");
- se prevede un compenso superiore ai 5.000 euro annui, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno svolgere la loro attività solo dietro autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che potrà rilasciarla o rigettarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, basandosi su criteri stabiliti con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport.Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non intervenga il rilascio dell’autorizzazione né il rigetto dell’istanza, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).
I parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni pubbliche (fra le quali anche le scuole) sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2023, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani:
Alcune osservazioni per quanto riguarda la scuola:
Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia pervenuta risposta, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).
In caso di diniego ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.
Comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)
La legge 190/2012 ha modificato l’art. 53 del D.lgs. 165/2001: la norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (Anagrafe delle Prestazioni).
Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni
Ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/2001, se l’attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l’applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.
Normativa di riferimento
«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»
Art. 2 del DM del 10 novembre 2023:
“1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attivita' di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilita' di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attivita' assegnate;
b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;
2. L'attivita' di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa.
3. Resta fermo che l'attivita' autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attivita' dell'ufficio cui il dipendente e' assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresi', che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attivita' che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attivita' di lavoro sportivo da parte del dipendente”.
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