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Istituto Comprensivo Randi di Ravenna (RA)
ISTITUTO COMPRENSIVO
"RANDI"
Via Marconi, 9/15 - 48124 Ravenna (RA) - Tel. 0544 405525
E-mail: RAIC82600Q@istruzione.it - PEC: RAIC82600Q@pec.istruzione.it
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3. Attività che non richiedono autorizzazione

3. LE ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGIME DI AUTORIZZAZIONE

 

Sintesi delle disposizioni

Occorre premettere che non necessitano di alcuna autorizzazione le attività che sono esplicitazioni dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, etc. e le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda, nello specifico, le attività che prevedono un compenso o un rimborso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per tutti i dipendenti pubblici sono ESCLUSI DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".

Informazione al Dirigente Scolastico

Il Dipendente che svolga una delle attività sopra elencate dalla lettera a) alla lettera f-bis) non deve avere alcuna autorizzazione. Tuttavia le cause preclusive generali previste dall’ordinamento continuano a sussistere, pertanto non sono assumibili:

- gli incarichi che presentano una situazione di conflitto d’interesse;

- gli incarichi che interferiscono con l´attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all´impegno richiesto.

Resta dunque obbligatorio per il dipendente, comunicare la proposta di conferimento dell’incarico, per mettere l’Amministrazione di appartenenza nelle condizioni di valutare, o meno, se esistono cause preclusive allo svolgimento dell’incarico.

Situazioni particolari: aspettative, comandi, fuori ruolo, distacchi

Si precisa che per quanto riguarda le situazioni di cui alle lettere e) ed f), le posizioni di aspettativa per altro lavoro, comando, fuori ruolo, distacco sindacale e aspettativa sindacale prevedono già una richiesta e un’autorizzazione preventiva, perciò vi è alcuna necessità di comunicazione dell’incarico conferito.

Situazioni particolari: collaborazioni plurime con altre scuole

Un caso particolare e molto diffuso è quello previsto dalla lettera f-bis, in relazione ad attività di formazione al personale e di docenza in altre scuole.

Ai sensi dell’Art 1 comma 16 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024:

“16. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del D.Lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.

Resta pertanto vigente, nei limiti del D.LGs 165/2001, quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007 in tema di collaborazioni plurime con altre scuole:

- per i docenti all’art. 35: “1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio”.

- per il personale ATA all’art. 57: “1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi”.

Occorre, tuttavia, segnalare che la materia delle incompatibilità, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, è riservata alla disciplina legislativa, perciò non può essere derogata dalle parti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro (e il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 rende nulli tutti gli atti emanati in violazione della disposizione di legge).

Pertanto, in caso di collaborazioni plurime per attività di FORMAZIONE o DOCENZA presso altre scuole, si ritiene che il combinato disposto della norma di legge (comma 6 lettera f-bis dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001) e di quella contrattuale (artt. 35 e 57 del CCNL 2007) porti a ritenere che:

- il personale interessato o la scuola proponente debba comunicare la proposta di incarico al DS della scuola di titolarità;

- la scuola di titolarità debba formulare al dipendente e/o alla scuola proponente una presa d’atto, che costituisce per la scuola proponente sostanziale autorizzazione alla collaborazione multipla ai sensi del CCNL.

Modalità di comunicazione al Dirigente Scolastico

La comunicazione va presentata all’ufficio Personale delle Segreteria mediante il modulo ALLEGATO E.

La scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per inviare al Dipendente e/o alla scuola proponente la presa d’atto.

 

Normativa di riferimento

Art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni:

“6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;

f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".

 

NB: Per completezza di informazioni si riportano le modifiche che hanno portato alla formulazione attuale del testo:

- L'art. 7-novies, comma 1 del decerto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto l'introduzione della lettera f-bis) all'art. 53, comma 6: “f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione".

- L’art. 2, comma 13 quinquies, del d. L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto le seguenti modifiche: “13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma»;

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' di docenza e di ricerca scientifica»."

- L'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 ha disposto l'introduzione della lettera f-ter) all'art. 53, comma 6: "f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva".


Documenti allegati:

Permalink: 3. Attività che non richiedono autorizzazioneData di pubblicazione: 24/03/2024
Tag: 3. Attività che non richiedono autorizzazioneData ultima modifica: 05/10/2024 10:49:12
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